Risarcimento Precari Scuola: L’Immissione in Ruolo non cancella l’Abuso (Sentenza Novara 2026)
Una recente e storica pronuncia del Tribunale di Novara (sentenza n. 22 del 27/01/2026) ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) a risarcire una docente con 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
La novità fondamentale risiede nel fatto che la docente era già stata assunta a tempo indeterminato. Il giudice ha stabilito che la stabilizzazione tramite concorso ordinario non costituisce una misura riparatoria sufficiente a cancellare i danni derivanti da anni di precariato selvaggio.
Condizioni per ottenere il Risarcimento (anche se sei di Ruolo)
Secondo quanto emerge dall’articolo e dalla giurisprudenza citata (inclusa la Cassazione n. 30779/2025), il personale docente (inclusi gli IRC) e ATA può richiedere l’indennità se ricorrono queste condizioni:
1. Superamento del limite dei 36 mesi
Il diritto al risarcimento scatta quando la successione di contratti a tempo determinato supera la soglia dei 36 mesi di servizio, anche non continuativi. Questa reiterazione è considerata di per sé un abuso se effettuata su posti vacanti e disponibili (“Organico di Diritto”).
2. Inefficacia della “Sanatoria” tramite Concorso
La sentenza chiarisce che l’assunzione in ruolo non è l’effetto diretto dell’abuso dei contratti, ma l’esito di una procedura selettiva autonoma (concorso). Pertanto:
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La stabilizzazione non “cura” l’illecito commesso dallo Stato negli anni precedenti.
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Il diritto al risarcimento resta integro anche dopo la firma del contratto a tempo indeterminato.
3. Nuovi parametri del “Decreto Salva Infrazioni”
Il Tribunale ha applicato i nuovi parametri introdotti dal D.L. n. 131/2024 (cd. Decreto Salva Infrazioni). Le nuove regole prevedono:
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Indennità forfettaria: Da un minimo di 4 a un massimo di 24 mensilità.
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Determinazione del Giudice: L’importo viene calcolato in base alla durata dell’abuso e alla gravità della violazione (nel caso di Novara, 16 anni di precariato hanno portato al massimo della sanzione: 24 mensilità).
4. Prova del “Maggior Danno”
Oltre all’indennità tabellare, il lavoratore conserva sempre la facoltà di provare un maggior danno subito, ad esempio per la perdita di opportunità professionali o danni alla vita personale dovuti all’incertezza del precariato.

