Pignoramento pensione
I limiti generali del pignoramento della pensione.
La legge stabilisce che la pensione può essere pignorata, ma col rispetto del limite di un 1/5. La norma in questione impone questa barriera indipendentemente dalla natura del credito azionato. Non importa quindi, individuare se ad agire è lo Stato oppure un semplice privato verso il quale il pensionato è debitore. Questi soggetti saranno sempre vincolati a non poter pignorare la pensione oltre 1/5 della medesima .
La base pignorabile rappresenta la parte della vostra pensione che è concretamente oggetto del pignoramento. In altri termini, la legge impone al creditore di aggredire solo una parte della pensione, e non tutta. Dopo aver individuato questo importo, che in sostanza è una frazione della pensione, il creditore potrà pignorare senza ulteriori problemi : ovviamente sempre, però, nel rispetto del limite di 1/5.
Lo scopo della normativa è di garantire un minimo vitale al pensionato che non potrà mai essere toccato e quindi impignorabile. Facciamo un esempio pratico per capire meglio il concetto.
Quando un creditore agisce in esecuzione a carico della vostra pensione, deve fare i conti con questa equazione:
PENSIONE = BASE IMPIGNORABILE + BASE PIGNORABILE
La prima non può essere aggredita, mentre la seconda, invece sì, ma sempre con il limite di 1/5.
Per determinare l’entità della base impignorabile della pensione occorre sapere qual è la misura dell’assegno sociale stabilito per l’anno in corso. Sul sito internet dell’Inps è facile reperire tale informazione . Conosciuto l’importo, dovete quindi, aumentarlo della metà. La cifra ottenuta costituirà la base impignorabile della vostra pensione . La base pignorabile verrà ricavata invece sottraendo all’importo della pensione percepita la somma impignorabile di quest’ultima e dividendo il risultato per 5 (1/5).
Quindi quando il creditore procedente agisce direttamente presso l’Inps per ottenere ragione delle proprie spettanze, l’importo che non può essere pignorato è rappresentato dalla misura dell’assegno sociale, aumentato della metà. Ciò che avanzerà della vostra pensione potrà quindi essere oggetto di esecuzione, con il limite di 1/5.
Questo esempio pratico potrebbe essere utile a capire il meccanismo. Per procedere, prenderò in considerazione la misura dell’assegno sociale stabilita per l’anno 2015 e cioè € 448,52 che, aumentata della metà, è pari ad € 672,78.
PENSIONE 900,00. BASE IMPIGNORABILE 672,78.
BASE PIGNORABILE = 900,00 – 672,78 = 227,22
In questo caso l’importo pignorabile è: 1/5 di 227,22 = 45,44
Ultima precisazione non di poco conto concerne l’ipotesi in cui sulla medesima pensione risultano diversi pignoramenti. In questo caso il limite di pignorabilità massima della pensione si concreta in 1/2 della base pignorabile.
Va inoltre chiarito che il pignoramento della pensione presso l’Inps non esaurisce le ipotesi di pignoramento del reddito del debitore.
Va considerato che la normativa è molto articolata e prevede regole diverse nel caso in cui il reddito, da pensione o da stipendio venga accreditato su conto corrente. In questi casi è importante stabilire se il pignoramento è intervenuto prima o dopo l’accredito della pensione e/o dello stipendio . In queste ipotesi le regole sono diverse e costituiranno oggetto di altro articolo.
Avv. Filomena Iervolino
Come ci si comporta in caso di cessione volontaria del quinto della pensione antecedente al pignoramento?
Buongiorno,
mi dispiace di rispondere con così tanto ritardo, spero ti possa ancora essere utile la mia risposta.
Quando il pignoramento interviene successivamente alla cessione del quinto volontaria il Giudice dell’Esecuzione non tiene conto di tale cessione nel calcolare la quota di reddito pignorabile, mi spiego meglio.
Se Tizio ha un reddito di circa 1500,00 euro e ha ceduto volontariamente un quinto di tale somma,cioè €. 300,00 euro, quando il giudice deve indicare la somma di reddito pignorale,non potrà detrarre dal reddito (di €.1500,00) l’importo di euro 300,00, in quanto la cessione volontaria non può pregiudicare gli altri creditori e tanto meno il creditore pignorante. La conseguenza è che il Giudice dell’Esecuzione detrarrà la parte di redditto non pignorabile pari a circa 673 euro dai 1500,00 ( e non dalla somma di 1200,00) per cui il pignoramento potrà aver luogo sulla seguente somma €. 827,00 (1550,00-673,00= 827) nella misura di 1/5. In definitiva potrà essere pignorata mensilmente solo la somma di €.165,4 (827:5= 165,4), ovviamente se il reddito netto è di €.1500,00.