La divisione dei beni.
La difficile situazione economica in cui versa la maggior parte delle famiglie diventa drammatica nel momento in cui la famiglia entra in crisi . La separazione ed il divorzio in realtà peggiorano ulteriormente l’aspetto economico della famiglia che scindendosi in due nuclei familiari, vede duplicare i costi di gestione della vita quotidiana (due case, due utenze elettriche, idriche telefoniche, costi per il riscaldamento etc.,). Pertanto le famiglie sono costrette ad essere oculate, ad evitare costi eccessivi, difficilmente ammortizzabili. Tra questi è certamente inseribile il costo da sopportare proprio per giungere a separarsi. Inoltre nelle famiglie più agiate in genere vi sono anche diversi immobili, e quindi sorge la difficoltà di procedere alla divisione di tali beni.
Ebbene, nell’ambito della separazione i coniugi possono concordare la spartizione equa del loro patrimonio immobiliare senza sopportare costi eccessivi per tale divisone. E’ necessario e sufficiente un accordo delle parti siglato nell’atto di separazione, accordo che non deve ledere i diritti indisponibili dei membri familiari, in particolare delle prole ed è possibile ottenere una divisione del patrimonio familiare, senza sopportare alcun costo, ad eccezione di quello richiesto per il procedimento di separazione in sè, in particolare senza sopportare l’onere economico delle spettanze di un notaio. Anche il costo della separazione o del divorzio può essere contenuto se si ricorre in determinate circostanze, e cioè se trattasi di una separazione consensuale e se non vi sono figli minori, o maggiorenni economicamente non autosufficienti (vedi l’articolo in questo sito : separazione consensuale..).
Per la divisione dei beni, nell’ambito del divorzio o della separazione, esiste una disciplina di favore, un vero proprio beneficio fiscale in favore delle famiglie in crisi, che gli consente con la semplice trascrizione dell’atto di separazione e/o divorzio, di ottenere lo stesso risultato, in termini di opponibilità ai terzi, di un atto notarile .
La trascrizione non comporta alcun costo e agevola il raggiungimento di un accordo tra i coniugi. In realtà giungere ad una separazione quanto più possibile concordata e consensuale, è sempre la scelta preferibile anche per garantire una maggiore tranquillità alla prole.
Per la trascrizione della sentenza di separazione e/o divorzio basta che il professionista, in genere un avvocato che accompagnato i coniugi nel percorso giuridico, si rechi presso il conservatore dei registri immobiliare per procedere affichè vengano adempiute le formalità della trascrizione della sentenza.
Molte volte tale operazione implica solo un cambiamento di regime dei beni che i coniugi dividono tra loro, in pratica il bene qualificato come bene in comunione, viene semplicemente classificato come bene personale, ed in quanto tale non rientra, nel regime della comunione legale, che con la omologa della sentenza di separazione consensuale si scioglie.
Avv. Filomena Iervolino